Statuto

COORDINAMENTO PRESIDENTI CONSIGLIO D'ISTITUTO ROMA E LAZIO

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Coordinamento Presidenti Consiglio d'Istituto - Lazio

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Titolo I – L’Associazione


Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita una Associazione denominata "COORDINAMENTO PRESIDENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO  
ROMA E LAZIO”, in seguito indicata come C.P.C.I. Roma e Lazio.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio individua nella scuola, nella quale agisce come associazione locale di genitori
presidenti dei Consigli di Istituto, l’ambito prioritario della sua attività.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio elegge il domicilio del C.P.C.I. presso il domicilio digitale dello stesso,
coincidente con l’indirizzo PEC, ed estende la sua attività a tutto il territorio della Regione Lazio.

Art. 2 - Principi generali
Il C.P.C.I. Roma e Lazio è indipendente, aconfessionale, apartitico e non ha fini di lucro.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio afferma e si ispira ai principi della democrazia, della legalità, della libertà e
uguaglianza, della sussidiarietà, della Costituzione Italiana e della partecipazione di ognuna e
ognuno come modello di prassi e di gestione delle sue attività, nonché alla cooperazione come
valore costitutivo attraverso il quale raggiungere mete e obiettivi.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio, promuove nella famiglia in ogni sua forma, nella scuola e nella società il
pieno riconoscimento del diritto degli studenti, bambine e bambini, delle adolescenti e degli
adolescenti, ad essere considerati persona e a crescere in piena autonomia, salute, dignità.

Art. 3 - Finalità
Il C.P.C.I. Roma e Lazio è un'Associazione costituita dalla rete dei Presidenti dei Consigli d’Istituto
delle realtà scolastiche romane e laziali, comunque denominate (Istituti Comprensivi, Licei, Istituti
Tecnici, Istituti Professionali).
Essa ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà e collaborazione sociale
nell’ambito delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio promuove la cultura della pace e della non violenza e della giustizia e
dell’inclusione sociale, opera per fini di solidarietà, nella consapevolezza che i problemi dell'infanzia
e dell'adolescenza trovano soluzione solo attraverso un impegno comune nella difesa della natura
e dell'ambiente, del rispetto e della valorizzazione delle diversità etniche, culturali e religiose, della
equità economica mondiale, del pieno riconoscimento dei diritti dei deboli e degli svantaggiati.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio, si propone di contribuire alla piena realizzazione di una scuola pubblica,
democratica, laica, moderna e qualificata intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di
formazione civile e culturale degli studenti: bambine e bambini, ragazze e ragazzi adolescenti, in un
rapporto dinamico con il territorio e sollecitando l'impegno dei genitori e la collaborazione con tutte
le componenti della scuola, insegnanti, personale direttivo, personale non docente, studentesse e
studenti.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio intende altresì promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con il
territorio, siano essi Enti Locali o altre Associazioni; promuovere iniziative volte ad aumentare e/o
migliorare l’offerta dei servizi; collaborare con impegno alla soluzione dei problemi di dispersione,
disagio e svantaggio scolastico, curare la formazione e l’informazione, la crescita culturale specifica
del ruolo dei propri aderenti.

Art. 4 - Attività
Per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 3, Il C.P.C.I. Roma e Lazio si propone di:
- promuovere il collegamento stabile tra i Presidenti dei Consigli d’Istituto delle realtà
scolastiche romane e laziali, comunque denominate, ai fini di un reciproco supporto,
scambio di informazioni ed esperienze.
- costituire un organismo unitario di rappresentanza della componente della scuola, eletta nei
Consigli d’Istituto di Roma e del Lazio, rendendolo soggetto accreditato all’interno delle
istituzioni scolastiche sovraordinate (Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale
del Lazio e Uffici degli Ambiti Provinciali) e di tutte le altre Amministrazioni pubbliche che
abbiano rilevanza anche indiretta sulle attività educative, formative e amministrative della
Scuola di ogni ordine e grado.
- promuovere le buone pratiche della scuola mediante iniziative culturali, formative e
didattiche, al fine di esprimere e rivendicare le esigenze della scuola in tutte le sue
componenti, anche allo scopo di istituire, mantenere e ripristinare un elevato standard di
servizi in favore di tutta la collettività scolastica.
- partecipare in forma unitaria agli organismi analoghi presenti nelle altre regioni italiane,
promuovendo la costituzione di un organismo presente su tutto il territorio nazionale.
- promuovere e tutelare gli interessi collettivi confermando la nostra identità mediante la
collaborazione ed il confronto con gli organi ministeriali, regionali, provinciali, comunali e/o
altre associazioni ed organismi, anche attraverso la consulenza, la promozione e la
partecipazione ad attività culturali, dibattiti, tavole rotonde, seminari, convegni, congressi.
Il C.P.C.I. Roma e Lazio inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle
attività di interesse generale ai sensi e nei limiti previsti dal presente statuto e dalla legislazione
scolastica vigente.

Titolo II – L’articolazione

Art. 5 – Coordinamento territoriale
Il C.P.C.I. Roma e Lazio organizza momenti di coordinamento, di collegamento e/o di consultazione
di dimensione regionale per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse anche ai fini della
promozione di ulteriori realtà presenti nel territorio regionale.

Art. 6 – Zone di coordinamento
Il territorio della regione Lazio è suddiviso in Zone di Coordinamento (di seguito, per brevità definite
anche ZC) funzionali al miglior funzionamento del C.P.C.I. Roma e Lazio. Le ZC riuniscono i Presidenti
dei Consigli d’Istituto presenti sul territorio geografico definito dalla Zona, eleggono un proprio
rappresentante che partecipa alle riunioni del Comitato Esecutivo.
Salvo diversa ripartizione deliberata dall’Assemblea dei Soci per finalità di efficienza organizzativa,
le Zone di Coordinamento coincidono territorialmente con l’area del Comune di Roma, la Provincia
di Roma e le Province della Regione Lazio e possono essere rappresentate in maniera separata per
Istituti Comprensivi e Scuole Superiori di 2° Grado e, con riferimento a quelli ricompresi nel territorio
del Comune di Roma, possono essere rappresentate in maniera separata anche per Municipi.

Titolo III – I soci

Art. 7 – Adesioni
Possono aderire al C.P.C.I. Roma e Lazio i Presidenti dei Consigli di istituto delle scuole e istituti
pubblici statali e comunali di ogni ordine e grado del Lazio ovvero, dal relativo Vicepresidente o di
altro membro della componente genitori del Consiglio di istituto a tal fine designato e delegato.
I presidenti con mandato scaduto possono, secondo la loro volontà, continuare la loro attività
all’interno del coordinamento con la figura di senior, sulla base delle loro skills, senza mantenere il
diritto di voto fino a un massimo di 3 anni. Saranno di seguito qui denominati senior. Questa norma
ha effetto retroattivo.
Tutti i Presidenti che intendono farne parte possono inoltrare la domanda di adesione o indicare
l’eventuale altro consigliere genitore delegato a partecipare all’assemblea scrivendo all’indirizzo
email del C.P.C.I. Roma e Lazio:
presidenti.cdi.lazio@gmail.com
Al fine di poter garantire le attività del Coordinamento e in particolare la tenuta di un C/C bancario,
di un recapito digitale istituzionale e di un sito web e le attività di formazione e informazione dei
soci, è richiesto agli iscritti un contributo volontario di almeno € 15,00 annuali, da versare secondo
modalità stabilite. L’Assemblea potrà decidere nel tempo se aumentare o ridurre l’importo
consigliato.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci
Gli iscritti svolgono la loro attività ed effettuano le loro prestazioni in modo volontario, libero e
gratuito. Ciascun associato ha diritto di voto in assemblea e nelle commissioni di cui fa parte esclusi
i soci senior.
Il voto di ogni socio è unico ed ha valore unitario, indipendentemente dal numero degli alunni o
degli istituti che la propria carica rappresenta.

Art. 9 - Decadenza dei Soci
La singola iscritta o il singolo iscritto che abbia aderito al C.P.C.I. Roma e Lazio, perde la qualità di
associato nei seguenti casi:
- dimissione volontaria;
- decadenza del ruolo di Presidente del Consiglio di istituto e non inclusione nel ruolo di senior
nel Coordinamento.
In virtù del principio di apartiticità sancito dall’art. 2 del presente Statuto, ricoprire cariche e/o
incarichi politici ovvero ruoli in partiti politici, movimenti politici o liste civiche comporta
l’ineleggibilità, e/o l’immediata sospensione nel periodo di candidatura relativa, e l’immediata
decadenza, qualora eletto/a, dalla carica degli organi indicati nell’ art. 10 del presente Statuto.


Titolo IV – Gli organi

Art. 10 – Organi del C.P.C.I. Roma e Lazio
Gli organi del C.P.C.I. Roma e Lazio sono:
1) L’Assemblea dei Soci
2) Il Comitato Esecutivo
3) Le Zone di Coordinamento
4) Il Dipartimento Comunicazione e Social
5) Il Dipartimento per la Disabilità

Art. 11 - Assemblea
L’Assemblea è il massimo organo deliberante del C.P.C.I. Roma e Lazio a cui hanno diritto a
partecipare tutti i soci inclusi i senior.
Nell’impossibilità di partecipare all’assemblea è prevista la delega di chi è assente verso altro socio,
da conferirsi a mezzo e-mail.
Fermo restando il preavviso previsto per il rinnovo delle cariche associative di cui al successivo
articolo 17, l’Assemblea è convocata con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, mediante
comunicazione - che indica luogo, data e ora e ordine del giorno della riunione - da inviarsi a mezzo
di posta elettronica agli indirizzi comunicati dai soci all’atto dell’iscrizione all’Associazione o
WhatsApp ai numeri telefonici comunicati dai soci e mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Associazione (laddove esistente).
L'avviso di convocazione deve indicare:
- il luogo dove sarà svolta la riunione;
- il giorno e l'ora dell'adunanza;
- l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
L’Assemblea può svolgersi anche in più luoghi collegati tra loro in audio conferenza o
videoconferenza, purché sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i
risultati della votazione.
L’Assemblea è l’organo preposto ad assumere tutte le decisioni che riguardano la vita
dell’Associazione.
In particolare, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Esecutivo:
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti
attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o
sottoposti al suo esame dal Comitato Esecutivo;
- approva il bilancio o rendiconto preventivo ed il bilancio o rendiconto consuntivo, nonché la
relazione sull’attività svolta, determinando la destinazione dell’avanzo di gestione o la
delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- approva lo Statuto ed eventuali modifiche o integrazioni dello stesso;
- delibera in merito allo scioglimento anticipato.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, a seguire le elezioni regionali dei consigli di
istituto, un giorno compreso tra il 20 gennaio ed il 10 febbraio dell’anno scolastico in corso per la
discussione e l’approvazione dei seguenti provvedimenti:
 1. Eleggere:
  a. Il presidente
  b. Due vicepresidenti
  c. Il responsabile della comunicazione
  d. Il responsabile disabilità e inclusione
  e. Il segretario generale con funzioni anche di tesoreria
 2. Il programma delle attività
 3. Il rinnovo degli incarichi
 4. Il rendiconto economico annuale
 5. Scioglimento dell’associazione
Il metodo decisionale adottato dall’Assemblea è quello consensuale. Il metodo del consenso non
esclude, in via straordinaria, il ricorso ad altri metodi decisionali, purché questi siano scelti su base
consensuale. In questo caso, l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Il voto di ogni socio è
unico e ha valore unitario.
L’Assemblea è convocata su richiesta del Presidente, dei due Vicepresidenti o di almeno un terzo
dei soci.

Art. 12 - Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea tra i Presidenti in carica in seno al rispettivo di Consiglio di
Istituto e dura in carica un anno. Se il Presidente eletto, decade dalla sua carica in Consiglio di
Istituto, durante l’anno di presidenza in C.P.C.I, e non sarà rieleggibile in seno ad alcun CdI, verrà
sostituito da tutti e due i Vicepresidenti fino a nuove elezioni.
Il Presidente rappresenta il C.P.C.I. Roma e Lazio sia legalmente che in ogni suo rapporto, convoca
l'Assemblea e la presiede. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale
del Presidente verrà assunta da uno dei due Vicepresidenti.
Il Presidente coordina gli aspetti organizzativi del Comitato Esecutivo. La carica di Presidente è
rinnovabile con il limite di tre mandati consecutivi.

Art. 13 – Vicepresidenti
I vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea tra i Presidenti in carica in seno al rispettivo di Consiglio
di Istituto e restano in carica un anno.
Se uno dei Vicepresidenti eletti, decade dalla sua carica in Consiglio di Istituto, durante l’anno di
vicepresidenza in C.P.C.I, e non sarà rieleggibile in seno ad alcun CdI, verrà sostituito ad interim dal
Presidente fino a nuove elezioni.
Un vicepresidente ha delega alla gestione dei soci, recepisce le eventuali proposte dei gruppi di
lavoro e dei Responsabili delle zone di Coordinamento.
Il secondo Vicepresidente ha la delega a comunicare le politiche scelte dal C.P.C.I. Roma e Lazio agli
organi competenti e cura i rapporti con gli organi d’informazione.
I Vicepresidenti hanno la delega per il coordinamento delle attività del Comitato Esecutivo e
svolgono le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento. I Vicepresidenti possono avvalersi
di un collaboratore per tutta la durata della carica. La carica di Vicepresidente è rinnovabile con il
limite di tre mandati consecutivi.

Art. 14 – Il responsabile del Dipartimento della Comunicazione e social
Il Responsabile della comunicazione e social media è eletto dall’ assemblea tra coloro i quali si
saranno candidati inviando il proprio Curriculum Vitae alla e-mail del Coordinamento. Considerata
la specificità della posizione, qualora non ci fossero candidature spontanee o qualora i candidati non
presentino i sufficienti criteri di professionalità, di esperienze e know how personali, il CE individuerà
la figura tra professionisti esterni, che sarà eletta dall’Assemblea.
In caso di incarico a professionista non presidente, partecipa ai lavori del CE senza diritto di voto
Resta in carica un anno e l’incarico è rinnovabile con il limite di tre mandati consecutivi.
Si occuperà, tra l'altro, di organizzare, aggiornare, implementare, aggiornare, adeguare e tutelare
il sito web ufficiale del Coordinamento, avvalendosi se del caso di eventuali collaboratori anche
esterni.
Si occupa anche, in collaborazione e su indicazione del Vicepresidente con delega ai rapporti con gli
organi di informazione, dei contatti con la stampa e dell’aggiornamento delle pagine social media
(Facebook, Instagram e Twitter) del C.P.C.I. Roma e Lazio.
Redige in autonomia, sentito il Vicepresidente delegato e/o con la sua collaborazione, risposte ai
quesiti che possono pervenire dagli organi di stampa, indicando eventuali diversi interlocutori
competenti per materia. Si occupa inoltre della Rassegna Stampa del C.P.C.I. Roma e Lazio. Il
responsabile comunicazione, tra gli altri compiti, svolge il compito di vigilanza a tutela del nome del
COORDINAMENTO PRESIDENTI CONSIGLIO DI ISTITUTO ROMA E LAZIO e sull’utilizzo del Logo.

Art. 15 – Responsabile del dipartimento Responsabile Disabilità e Inclusione
Il Responsabile della Disabilità e Inclusione è eletto dall’ assemblea tra coloro i quali si saranno
candidati inviando il proprio Curriculum Vitae alla e-mail del Coordinamento; considerata la
specificità della posizione, qualora non ci fossero candidature spontanee o qualora i candidati non
presentino i sufficienti criteri di professionalità, di esperienza e know how personali, il CE
individuerà la figura tra professionisti esterni: resta in carica un anno e il suo incarico è rinnovabile
con il limite di tre mandati consecutivi.
In caso di incarico a professionista non presidente, partecipa ai lavori del CE senza diritto di voto
Si occupa di mantenere sempre alta l’attenzione sulle categorie più fragili, promuovendo una
politica di inclusione negli istituti Scolastici, indirizzando al Comitato Esecutivo gli orientamenti del
C.P.C.I. Roma e Lazio sui temi della disabilità e dell’inclusione. Fornisce supporto nell’identificazione
di tematiche da porre all’attenzione del CE. Collabora nella predisposizione di documenti e testi sugli
argomenti dell’inclusione scolastica

Art. 16 – Segretario generale e Tesoriere
Il Segretario generale e tesoriere, viene eletto dall’Assemblea tra i Presidenti in carica in seno al
rispettivo di Consiglio di Istituto, resta in carica un anno e il suo incarico è rinnovabile con il limite di
tre mandati consecutivi.
Il segretario avrà i compiti di:
- Gestione del conto corrente
- Comunicare ai soci la convocazione dell’assemblea
- Cura la redazione dei verbali delle sedute del comitato esecutivo e dell’assemblea.
- Aggiorna e cura il libro degli iscritti
- Aggiorno e cura il libro delle adunanze del CE e AS
- Svolge attività di supporto dell’ufficio di presidenza
In qualità anche di tesoriere, si occupa della gestione economica e della tenuta dei registri contabili.
Redige un rendiconto economico annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Se Il
Segretario/tesoriere decade dalla sua carica in Consiglio di Istituto, durante l’anno di incarico in
C.P.C.I, e non sarà rieleggibile in seno ad alcun CdI, verrà sostituito ad interim dal Presidente o da
uno dei Vicepresidenti fino a nuove elezioni.

Art. 17 – Comitato Esecutivo e Elezione dei suoi componenti – Commissione Elettorale
Il Comitato Esecutivo è l’Organo di raccordo e coordinamento tra le cariche associative e viene
convocato su richiesta del Presidente, di ciascun Vicepresidente, su richiesta scritta di almeno tre
componenti del Comitato Esecutivo, tutte le volte che sia ritenuto necessario.
Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal Tesoriere-Segretario
generale.
Il Responsabile della Comunicazione e il Responsabile delle Disabilità ed Inclusione, se presidenti in
carica in seno al rispettivo di Consiglio di Istituto, saranno anch’essi compresi di diritto nel CE,
diversamente partecipano ai lavori del CE senza diritto di voto.
Il Presidente ed i membri del Comitato Esecutivo vengono eletti dall’Assemblea.
L'elettorato passivo spetta a tutti i soci in carica in seno al rispettivo di Consiglio di Istituto,
considerato anche quanto previsto nell’articolo 14 e 15 del presente Statuto. L’elettorato attivo
spetta a tutti i soci in carica in seno al rispettivo di Consiglio di Istituto. Il voto è segreto.
Il Presidente indice le elezioni del Presidente e degli ulteriori membri del Comitato Esecutivo, con
un preavviso di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data in cui avranno luogo, che deve essere
compresa tra il 20 gennaio e il 10 febbraio di ogni anno
Le procedure di elezione del Presidente e dei membri del Comitato Esecutivo saranno coordinate
da una Commissione Elettorale composta da almeno tre soci. I membri del Comitato Esecutivo in
carica che abbiano proposto la loro candidatura per l’elezione del Presidente, nonché i membri del
Comitato Esecutivo, che intendono ripresentare la propria candidatura in sede assembleare sono
esclusi dalla Commissione Elettorale. In mancanza di un numero sufficiente di membri, saranno
chiamati a far parte della Commissione Elettorale i soci più anziani.
La Commissione Elettorale individua nel proprio seno i soci che assumono il ruolo di Presidente della
Commissione Elettorale, di Segretario e di scrutatore. La Commissione Elettorale può avvalersi di
eventuali collaboratori, anche soci che non abbiano presentato la propria candidatura alla nomina
di membro del Comitato Esecutivo, per mansioni di scrutinio.
Per candidarsi alla carica di Presidente ed alle cariche indicate nei precedenti articoli, sarà
sufficiente inviare entro le ore 13:00 del 5° giorno precedente la data prevista per le elezioni, una
nota con la quale si esprime la volontà di divenire Presidente o componente del Comitato Esecutivo
e l’eventuale carica per la quale si ritiene di avere le maggiore esperienza, accompagnata da un
sintetico testo di auto-candidatura, breve curriculum vitae (max 1 pag) e, esclusivamente per i
candidati alla Presidenza, un programma di attività da svolgere durante il mandato. La candidatura
deve essere inviata via mail all'indirizzo del C.P.C.I. Roma e Lazio. Sia i curricula che i testi di autocandidatura e, se del caso, i programmi dei candidati saranno resi pubblici dalla Commissione
Elettorale attraverso i normali canali di comunicazione del C.P.C.I. Roma e Lazio una volta verificata
la regolarità della candidatura.
Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze. Nel caso di ex
aequo risulterà eletto il candidato più anziano. In caso di ulteriore pareggio si procederà a sorte.

Art. 18– Gruppi di lavoro
Possono essere di volta in volta costituiti gruppi di lavoro, nel quadro delle linee del programma
annuale fissate dall'Assemblea, con compiti di promozione e gestione delle attività del C.P.C.I. Roma
e Lazio.
Ogni gruppo di lavoro nominerà al suo interno un proprio coordinatore.
I gruppi di lavoro si autoconvocano o sono convocati dal Presidente.

Art. 19 - Patrimonio, risorse finanziarie e gratuità delle prestazioni dei soci
Il C.P.C.I. Roma e Lazio non è dotato di patrimonio.
Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento dell’attività sono di volta in volta reperite
attraverso libere sottoscrizioni dei soci, il contributo volontario di cui all’articolo 7 ovvero contributi
da Enti pubblici e soggetti privati.
Nel caso in cui un componente dell’associazione sia chiamato in virtù di proprie competenze
specifiche a svolgere attività professionali a favore del C.P.C.I. Roma e Lazio non potrà essere
retribuito e nulla dovrà essere riconosciuto a fronte dell’attività di associato svolta.

Titolo VI – Disposizioni finali

Art. 20 – Regolamento
Il C.P.C.I. Roma e Lazio, per tutto ciò non previsto nel presente Statuto, si doterà, nei tempi e modi
che riterrà opportuni, di un Regolamento interno. Tale Regolamento dovrà essere in sintonia con il
presente Statuto e dovrà essere approvato dall’Assemblea.
In mancanza, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulle associazioni senza
scopo di lucro, con particolare riferimento al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 (Codice
del Terzo settore).

Art. 21 - Durata e scioglimento
Il C.P.C.I. Roma e Lazio ha durata illimitata.
Lo scioglimento del C.P.C.I. Roma e Lazio è deliberato dall'Assemblea.
l’eventuale patrimonio o fondo di dotazione o attivo, dedotto e compensato ogni residuo passivo,
sarà interamente devoluto ad un Ente del Terzo Settore costituito anche in forma cooperativa,
individuato dall’assemblea che deliberi lo scioglimento del coordinamento.

Art. 22 Redazione Verbali
Di ogni seduta, a qualsiasi livello venga svolta, si redigeranno appositi verbali anche in forma
sintetica e tali verbali, raccolti per argomento, dovranno essere messi a disposizione degli associati

e conservati, anche in modalità dematerializzata, a cura dell’ufficio di presidenza.

COORDINAMENTO PRESIDENTI CONSIGLIO D'ISTITUTO ROMA E LAZIO

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